PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge, nell'ambito dei princìpi e delle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ha la finalità di assicurare ai soggetti affetti da disabilità intellettiva e relazionale, dalla citata legge definita «minorazione psichica», e alle loro famiglie il sostegno e l'assistenza necessari per favorirne i processi educativi e lo sviluppo delle residue capacità di relazione, di integrazione e di partecipazione alla vita sociale.
      2. La presente legge riconosce il diritto soggettivo alle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali, normalmente integrate fra loro, adeguate alla natura della disabilità di cui al comma 1, e pone in essere gli strumenti necessari per attuarlo.

Art. 2.
(Riconoscimento della disabilità
intellettiva e relazionale).

      1. Lo Stato e le regioni riconoscono e tutelano la condizione di disabilità intellettiva e relazionale che non consente vita autonoma, adottando e attuando le iniziative e gli interventi richiesti da tale handicap, le cui conseguenze assumono sempre connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, garantendo alla disabilità intellettiva e relazionale il diritto alla tutela e la piena parità con la minorazione sensoriale della cecità assoluta già riconosciuta dalla legislazione vigente.
      2. Ad integrazione degli obiettivi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, gli ulteriori interventi che devono essere garantiti a

 

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soggetti disabili intellettivi e relazionali e alle loro famiglie, singole o associate, sono:

          a) riconoscimento della disabilità intellettiva e relazionale come condizione oggettiva di handicap con evidente connotazione di gravità a carattere di irreversibilità;

          b) riconoscimento alle persone che ne sono affette dei diritti e delle provvidenze riconosciuti ai ciechi assoluti dalla legislazione vigente;

          c) interventi in favore delle famiglie.

Art. 3.
(Destinatari).

      1. Ai fini della presente legge si considerano disabili intellettivi e relazionali coloro che presentano sindromi o cerebropatie che provocano ritardo mentale oppure disturbi generalizzati dello sviluppo o le altre sindromi e cerebropatie con conseguenti difficoltà di relazione, di apprendimento e di integrazione sociale, che determinano un handicap a grave rischio di emarginazione.

Art. 4.
(Accertamento dell'handicap).

      1. Ai fini della constatazione della disabilità intellettiva e relazionale, che può avvenire al momento della nascita o successivamente, in seguito a malattie o ad eventi traumatici, chi esercita la potestà genitoriale o un responsabile del servizio sociale inoltra domanda, secondo lo schema di cui all'allegato A annesso alla presente legge, alla commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, allo scopo integrata da un operatore sociale, da un esperto nella patologia oggetto dell'accertamento e da un sanitario in rappresentanza dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti disabili intellettivi

 

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e relazionali (ANFFAS), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, e dall'articolo 97, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
      2. La commissione medica di cui al comma 1 constata lo stato di disabilità intellettiva e relazionale sulla sola base della documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica specialistica e senza ulteriore visita medica.
      3. La constatazione effettuata ai sensi del comma 2 del presente articolo comporta l'applicazione del comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e deve essere effettuata con urgenza e con priorità, anche per consentire tempestivi interventi terapeutici, riabilitativi, di sostegno alle famiglie e l'erogazione delle provvidenze economiche di cui all'articolo 5.

Art. 5.
(Provvidenze).

      1. In seguito alla constatazione di cui all'articolo 4 della presente legge sono concesse al disabile intellettivo e relazionale le provvidenze economiche, rivalutate di anno in anno in rapporto al costo della vita, in misura non inferiore a quelle riconosciute ai sensi delle leggi 28 marzo 1968, n. 406, 27 maggio 1970, n. 382, 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni.
      2. Le provvidenze economiche di cui al comma 1 sostituiscono, per i soggetti di cui alla presente legge, quelle già in godimento alla data di entrata in vigore della medesima. È riconosciuto il diritto individuale di optare per condizioni di miglior favore già in godimento.
      3. In favore dei soggetti di cui alla presente legge si applicano le disposizioni vigenti in materia di pensioni di reversibilità.

 

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Art. 6.

(Compartecipazione alle spese).

      1. La compartecipazione alle spese per i servizi erogati può essere richiesta solamente in base al reddito della persona affetta da disabilità intellettiva e relazionale, escludendo dal relativo computo le provvidenze economiche cui ha diritto per la sua condizione. In ogni caso tale prelievo deve essere commisurato con le ore della giornata coperte dal servizio rispetto a quelle coperte dalla famiglia.

Art. 7.

(Sostegno alle famiglie).

      1. Ai genitori del disabile intellettivo e relazionale, dichiarato tale ai sensi dell'articolo 4, è riconosciuta un'anzianità contributiva aggiuntiva di un quinquennio.
      2. Le regioni attuano in favore dei familiari del disabile intellettivo e relazionale interventi di sostegno adeguati a favorire la permanenza del disabile nel suo domicilio quali servizi, semiresidenze, ricoveri di sollievo o di emergenza, assistenza sociale e sanitaria domiciliare, erogazione di contributi economici.

Art. 8.

(Riconoscimento dell'ANFFAS).

      1. L'ANFFAS, in quanto associazione di famiglie, rappresentante nazionale di disabili intellettivi e relazionali, è ammessa a fare parte, con pari dignità, del novero delle associazioni riconosciute di interesse nazionale costituito dall'Unione italiana dei ciechi (UIC), dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti (ENS) e dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC).
      2. L'ANFFAS è ammessa a usufruire del finanziamento pubblico già riservato, ai sensi della legislazione vigente, alle associazioni di cui al comma 1.

 

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Art. 9.

(Norme di rinvio).

      1. Per quanto riguarda tutti gli interventi a favore dei disabili intellettivi e relazionali e delle rispettive famiglie, non contemplati dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e le altre norme vigenti in materia.

Art. 10.

(Regolamento di attuazione).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il relativo regolamento di attuazione.